VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI
VERIFICHE IMPIANTI DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI IN ZONE CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI DI TIPO FISSO
Chi siamo
Assover - Professione verifiche
“Siamo un team di
professionisti che opera nel
settore della sicurezza sul
lavoro da oltre 20 anni.
In
tutta Italia"
Verifiche periodiche e straordinarie
I NOSTRI AMBITI DI INTERVENTO
Civile
Cantieri
Terziario/Commercio
Locali medici
Industrie
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione o rischio incendi
ASSOVER
Il processo di lavoro
Esame a vista e prove e misure strumentali
Rapporto di verifica
Verbale di verifica che deve essere conservato a disposizione degli organi di vigilanza
FAQ
Le domande più frequenti
Il DPR 462 del 2001 è un Decreto del Presidente della Repubblica, emanato nel 2001 ed entrato in vigore nel 2002 (vedasi Gazzetta Ufficiale n° 6 del 2002), che regolamenta le verifiche degli impianti di terra, degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d'esplosione e degli impianti di protezione scariche atmosferiche.
La verifica della messa a terra deve essere effettuata secondo le Guide CEI 0-14 e 64-14 e le norme tecniche di pertinenza.
Solo ASL, ARPA e Organismi Abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico, come ASSOVER, possono effettuarle.
Non sono valide le verifiche effettuate da liberi professionisti ed elettricisti.
Il DPR 462/01 indica due periodicità differenti in funzione delle caratteristiche dell’edificio:
- Biennale
- Quinquennale
La verifica periodica ogni 2 anni quando gli impianti sono edifici con un maggiore rischio in caso di incendio, o dove sono praticate attività mediche.
Verifiche periodiche a 5 anni negli ambienti ordinari. Dopo ogni verifica da parte degli organismi accreditati deve essere rilasciato un verbale redatto a norma di legge.
Le verifiche straordinarie si rendono necessarie quando sono riscontrati malfunzionamenti dell’impianto elettrico o quando vengono eseguiti interventi all’edificio che coinvolgono la struttura, ad esempio una ristrutturazione.
Sono quelle espressamente indicate nell'Allegato VII. In questa categoria rientrano gru a torre, gru su autocarro, autogru, gru a struttura limitata, gru a ponte e a portale, carrelli semoventi a braccio telescopico, argani e paranchi, idroestrattori.
Il D.Lgs 81/2008 all'art. 71 stabilisce le regole per garantire la sicurezza nell'uso delle attrezzature di lavoro.
In particolare è sancito l'obbligo, per il datore di lavoro, di mettere a disposizione attrezzature di lavoro conformi (Art.70 D.Lgs 81/08) e di attuare misure organizzative come stabilito nell'allegato VI.
Il datore di lavoro deve, inoltre, documentare i controlli di cui all'Art.71 co.8 eseguiti sulle attrezzature e far sottoporre quelle specificate nell'allegato VII a verifiche periodiche (comma 11) da parte di soggetti abilitati come Assover o enti pubblici preposti (ASL, INAIL, ARPA).
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