Come Organismo Ministeriale abilitato per effettuare le verifiche periodiche di cui all’art. 71,comma 11, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, possiamo effettuare le seguenti verifiche:
APPARECCHI IN PRESSIONE – Veneto e Lombardia
Gruppo SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) Idroestrattori a forza centrifuga
Gruppo SP – Apaprecchi di Sollevamento Persone – Veneto
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
Tipologie di verifiche
a) Verifica periodica
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
b) Prima verifica
La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione della scheda di lavoro.
c) Indagine supplementare
Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio negli ultimi 10 anni, nonchè a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.
► Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere.
► Oltre a quanto previsto dal comma 8 il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza , con la frequenza indicata nel medesimo allegato.